Personale non a tempo indeterminato

Riferimenti normativi: Art. 17, c. 1, 2

Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Gianmarco Fanciullo

Funzione: Dipendente
Impiegato dell'ufficio: Settore Economico-Finanziario
Note: Attualmente assunto a scavalco d'eccedenza art. 1 comma 557 della legge 311/2004

Stefano Linciano

Funzione: Dipendente Responsabile del procedimento
Note: Attualmente assunto a scavalco d'eccedenza ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004
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