Attività di notificazione dei verbali per violazione alle norme del Codice della Strada, agli obbligati in solido
Data ultima modifica: 21.10.22
- Sezione: Diritti del cittadino
- Tipologia: Procedimento d'ufficio
- Termine procedimentale: 90 gg
- Ufficio Competente: Settore Polizia Locale
- Silenzio assenso: No
Qualora la violazione alle norme del CdS non possa essere immediatamente contestata (es. assenza del trasgressore), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del CdS (es. proprietario del veicolo), quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Normative di riferimento
Art. 201 D. Lgs n.285/1992 e ss.mm.ii.