Rilascio e rinnovo di contrassegno per la mobilità delle persone diversamente abili

Data ultima modifica: 21.10.22
  • Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
  • Procedimento informatizzato: Parziale
  • Termine procedimentale: 30 gg.
  • Ufficio Competente: Settore Polizia Locale
  • Responsabile procedimento: Cucci Gisella
  • Responsabile provvedimento finale: Giangrande Serenella Maria
  • Silenzio assenso: No

Per ottenere il RILASCIO del contrassegno per persona diversamente abile per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, occorre produrre istanza allegando la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico legale  dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona richiedente ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ovvero allegando certificazione da cui risulta la condizione di cieco totale o con residuo visivo non superiore a 1/10.

Per ottenere il RINNOVO del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, occorre produrre Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Normative di riferimento

D.Lgs 285/92

Art.381, co.2^ e 3^ DPR 495/92

Strumenti di tutela

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg.

Atti e documenti da allegare all'istanza: elenco documentazione:

RILASCIO: Produrre copia del verbale ASL che attesti la effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art.381 DPR 495/92).

RINNOVO: Alla scadenza dei 5 anni dal primo rilascio di contrassegno, per ottenere il ‘rinnovo’ va prodotta certificazione del medico curante dacui si evinca il permanere dei requisiti di deambulazione ridotta, come accertati dalla commissione ASL (art.381 DPR 495/92).

Documenti e Link

Documenti allegati:
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