Rinnovo e rilascio Carta d'identità
- Sezione: Guida ai servizi | Casa
Dal 03/09/2018 il Comune di Alezio emette la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.), strumento all'avanguardia utilizzabile anche ai fini di identificazione elettronica sulle diverse piattaforme della Pubblica Amministrazione.
E' possibile prenotare un appuntamento presso l'Ufficio Demografici tramite i seguenti canali:
- mail: anagrafe@comune.alezio.le.it indicando un recapito telefonico
- telefono: 0833281020 interno 3
Successivamente, presentarsi allo sportello nel giorno e ora concordati avendo cura di presentare:
- Fototessera a sfondo bianco/chiaro recente (max 6 mesi)
- Tessera sanitaria
- Eventuale precedente carta d'identità e documento di riconoscimento in corso di validità
- Eventuale ricevuta di pagamento in base al metodo sottoindicato prescelto
Nel caso di smarrimento/furto della carta d'identità è necessario esibire denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Per CIE rilasciate a minori, nel caso in cui sia richiesta con validità per l'espatrio, è necessario il rilascio dell'assenso all'espatrio da parte di entrambi i genitori/esercenti la patria potestà. Se uno dei genitori è impossibilitato a presentarsi può compilare il modulo sotto allegato.
Il costo del rilascio è:
- € 22,20 per Prima Emissione o rinnovo a partire dai sei mesi che precedono la scadenza
- € 27,40 per Riemissione a seguito di deterioramento, smarrimento e furto
E' possibile effettuare il pagamento a mezzo:
- POS con Bancomat/Carta di credito allo sportello in fase di emissione
Inoltre, è possibile effettuare il pagamento telematico attraverso piattaforma PagoPA/MyPAY ai seguenti link:
- Prima emissione CIE/Rinnovo a partire dai sei mesi che precedono la scadenza
- Riemissione a seguito di deterioramento, smarrimento e furto
Cause ostative al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
Legge 21 Novembre 1967, n. 1185 art. 3
Non possono ottenere il passaporto e la carta d’identità valida per l’espatrio:
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della podestà sul figlio;
c) abrogato
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) abrogato
g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.
Si rammenta che la falsa dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale costituisce reato.
Gli operatori rimangono a completa disposizione.