Rinnovo e rilascio Carta d'identità

Data ultima modifica: 25.10.21

Il Comune di Alezio emette la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.), strumento all'avanguardia utilizzabile anche ai fini di identificazione elettronica sulle diverse piattaforme della Pubblica Amministrazione.

E' possibile prenotare un appuntamento presso l'Ufficio Demografici tramite i seguenti canali:

Successivamente, presentarsi allo sportello nel giorno e ora concordati avendo cura di presentare:

  • Fototessera a sfondo bianco/chiaro recente (max 6 mesi) conforme alle modalità di acquisizione consultabili cliccando qui
  • Tessera sanitaria
  • Eventuale precedente carta d'identità e documento di riconoscimento in corso di validità
  • Eventuale ricevuta di pagamento in base al metodo sottoindicato prescelto

Nel caso di smarrimento/furto della carta d'identità è necessario esibire denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per CIE rilasciate a minori, nel caso in cui sia richiesta con validità per l'espatrio, è necessario il rilascio dell'assenso all'espatrio da parte di entrambi i genitori/esercenti la patria potestà. Se uno dei genitori è impossibilitato a presentarsi può compilare il modulo sotto allegato. 

Nel caso di richiesta da parte di tutore/amministratore di sostegno è necessario presentare il relativo decreto di nomina in corso di validità.

Il costo del rilascio è:

  • € 22,20 per Prima Emissione o rinnovo a partire dai sei mesi che precedono la scadenza
  • € 27,40 per Riemissione a seguito di deterioramento, smarrimento e furto

E' possibile effettuare il pagamento a mezzo:

  • POS con Bancomat/Carta di credito allo sportello in fase di emissione

Inoltre, è possibile effettuare il pagamento telematico attraverso piattaforma PagoPA/MyPAY ai seguenti link:

Tempi di rilascio:

Tra la richiesta e la consegna della CIE trascorrono circa 6 giorni lavorativi; nel frattempo sarà rilasciato un documento provvisorio valido come documento di riconoscimento in tutto il territorio nazionale. In questo lasso temporale il richiedente non può espatriare se non ha il passaporto;

E' importante, quindi, avvisare l'operatore prima di effettuare la pratica CIE, in caso di urgente necessità di un documento valido per l'espatrio.

Donazione degli organi:

In fase di richiesta della CIE, per i maggiorenni, è possibile fornire il proprio assenso/dissenso alla donazione degli organi. Si invita, a tal proposito a visitare il sito Centro Nazionale Trapianti;

Identità digitale:

La CIE è uno strumento di identità digitale, utilizzabile mediante l'app CIE-ID. E' possibile utilizzarla anche per l'apposizione di firma elettronica avanzata mediante l'app CIE Sign. Per info clicca qui

Carte d'Identità Cartacee in corso di validità - scadenza al 03/08/2026

L'art. 5 del Regolamento UE 1157/2019, "sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione", prevede che le carte di identità non conformi alle caratteristiche del regolamento cessino di essere valide al 03/08/2026 quando non in grado di soddisfare le norme minime di sicurezza informatica, come accade per le carte cartacee. E' importante quindi rinnovare il proprio documento in tempo utile, prima di tale data.

Cause ostative al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.

Legge 21 Novembre 1967, n. 1185 art. 3

Non possono ottenere il passaporto e la carta d’identità valida per l’espatrio:

- i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;

- coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;

- coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

Si rammenta che la falsa dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale costituisce reato.

 

Gli operatori rimangono a completa disposizione.

Documenti e Link

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