Descrizione
(Testo integrale in allegato)
IL SINDACO ORDINA nelle more delle opportune valutazioni da parte delle autorità competenti, dal 16 gennaio e fino al 31 gennaio 2026, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici in esso insediati, è vietato l’utilizzo di bottiglie con scintille, fontane luminose ed altri effetti pirotecnici.
Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente Ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 50 co. 7 bis del D.lgs. 267/2000, con importi da 500 euro a 5.000 euro, ed il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato in ossequio all’art. 20 della legge 689/1981.
Qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
La Polizia Locale e le Forze di Polizia ad Ordinamento statale sono preposte al controllo, alla vigilanza ed all’osservanza del rispetto del presente dispositivo.