A chi è rivolto
Cittadini UE residenti e soggiornanti regolarmente in Italia da 5 anni
I cittadini UE possono ottenere un attestato permanente dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs 30/2007
Cittadini UE residenti e soggiornanti regolarmente in Italia da 5 anni
L’attestato di soggiorno permanente per i cittadini europei si ottiene con il riconoscimento del diritto al soggiorno permanente previsto dalla Direttiva europea 2004/38 e dal D.lgs 30/2007. Tale diritto matura dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Il richiedente deve dimostrare di essere stato in possesso dei requisiti di soggiorno legale per 5 anni consecutivi.
I requisiti possono essere anche di diversa natura (ad esempio tre anni come lavoratore, e due anni come familiare di altro cittadino UE in possesso di requisiti perché lavoratore):
a) essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) essere familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
L’attestato permanente consente di restare in Italia senza più dover dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno legale.
Puoi chiedere l’attestato oltre che per te anche per i tuoi figli e figlie minori e anche per un/una familiare, se soddisfa i requisiti del decreto legislativo 30/2007.
Per persone familiari si intendono solo quelle previste dall’art. 2 del Decreto legislativo 30/2007, cioè:
Per soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale della persona con cittadinanza di un paese appartenente all'Unione Europea (UE) che abbia soddisfatto, per almeno 5 anni, le condizioni previste dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 30 del 2007. Tra le altre, svolgere un lavoro autonomo o subordinato nello Stato, oppure disporre di risorse economiche sufficienti per sé e familiari e di un'assicurazione sanitaria.
Il richiedente deve compilare il modulo di richiesta e presentare la documentazione che dimostra i 5 anni consecutivi (non necessariamente gli ultimi 5 anni) di soggiorno legale e continuativo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenza dal territorio nazionale per oltre due anni consecutivi.
La continuità del soggiorno (art. 14 D.lgs n. 30/2007) corrisponde normalmente alla residenza anagrafica in Italia. Relativamente alle assenze, la continuità è mantenuta:
In caso di assenze superiori ai 6 mesi l’anno, spetta al richiedente dimostrare che la causa rientri nei requisiti previsti dalla norma.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Nei 5 anni di soggiorno deve essere soddisfatto anche il requisito della legalità, che corrisponde al fatto che il richiedente sia sempre stato in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.lgs 30/2007, ovvero:
a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato (dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova). Per i periodi di inattività a seguito di conclusione di un precedente rapporto di lavoro, è fondamentale produrre la documentazione che dimostra l’iscrizione al centro per l’impiego, in particolare il Percorso lavoratore. A determinate condizioni (si veda art. 7 c. 3 D.lgs 30/2007), il requisito del lavoratore si mantiene anche dopo la fine di un rapporto di lavoro.
b) persona che dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale: le risorse economiche sono oggetto di autodichiarazione mentre l’assicurazione sanitaria dev’essere regolarmente stipulata, coprire tutti i rischi sul territorio nazionale ed essere valida almeno un anno (circolare Ministero della Salute 3 agosto 2007).
La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106), E109 (o E37) E 120, E121 (o E33) o, infine, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
c) familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base a uno dei due punti precedenti. Sono familiari il coniuge o l’unito civilmente (anche in base a una legge straniera), i figli minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata).
E’ necessario presentare il modulo di richiesta e ogni documento in grado di comprovare la legalità del soggiorno. Per la continuità non occorre presentare nulla a meno che non vi siano interruzioni della residenza anagrafica.
I cittadini lavoratori con tipologie contrattuali particolari ad es.io tempo parziale, con contratto occasionale, a chiamata, ecc. sono considerate lavoratori, ai fini del rilascio dell'attestazione, purchè vi sia una regolare e cadenzata continuità.
Deroghe
In deroga all'articolo 14 del D. Lgs. 30/2007 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno;
Casi particolari
Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni in alcuni casi particolari:
a) lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia (se appartiene ad una categoria per cui non esiste il diritto di pensione di vecchiaia, l’età è fissata in 60 anni);
b) lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purché abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni.
c) lavoratore subordinato o autonomo che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni)
d) lavoratore subordinato o autonomo, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’Unione, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui alle lettere a) e b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
Se non rientrano nelle condizioni previste dal tali deroghe, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.