Qualora la violazione alle norme del CdS non possa essere immediatamente contestata (es. assenza del trasgressore), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del CdS (es. proprietario del veicolo), quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.