Il certificato di capacità matrimoniale è disciplinato dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, per cui ciascuno Stato contraente (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Aruba, Curacao, Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba), Saint Maarten, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia) si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo plurilingue allegato alla Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all'estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.
Per il matrimonio nei restanti paesi appartenenti all'Unione Europea è necessario informarsi presso l'autorità straniera riguardo alla documentazione richiesta. Eventuale traduzione è garantita dalla documentazioni di cui al Regolamento UE 2016/1191.
Per i cittadini italiani residenti in Italia il certificato di capacità matrimoniale è rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. (L'iscritto AIRE dovrà rivolgersi al Consolato di competenza). Il certificato è esente da legalizzazione e da traduzione.
L'ufficiale dello stato civile prima di emettere tale certificato deve verificare d'ufficio l'assenza di impedimenti di legge previsti dagli articoli 84 e seguenti del codice civile, la cui presenza renderebbe invalido in Italia il matrimonio. L'accertamento delle condizioni per contrarre matrimonio è effettuato sulla base dei documenti acquisiti d'ufficio per lo sposo italiano (copia integrale dell'atto di nascita) e dei documenti rilasciati dal competente Stato estero (in regola con le norme in materia di legalizzazione e tradizione) e prodotti dall'interessato per il nubendo straniero (atto o estratto di nascita con indicazione della maternità e della paternità, certificazione di stato libero, certificazione di cittadinanza).