Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria - ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie - il trasgressore è ammesso a pagare, entro 'sessanta giorni' dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 'cinque giorni' dalla contestazione o dalla notificazione (detta riduzione del 30% non si applica alle violazioni del CdS per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210 CdS, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida).
Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme del CdS, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione andrà trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6; per dette violazioni il verbale di contestazione andrà trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
Normative di riferimento
art. 202 Codice della Strada