Richiesta di accesso agli atti

  • Servizio attivo

Accesso agli atti, documentale, certificazione anagrafica storica

L’accesso agli atti è il diritto di richiedere, prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.

Alezio

Descrizione

L’accesso agli atti è il diritto di richiedere, prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi.

E’ possibile richiedere l’accesso a:

  • documenti che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto rendere pubblici per legge, ma che non sono stati pubblicati oppure a documenti che l’amministrazione comunale non ha l’obbligo di pubblicare, ma che possono essere utili per il controllo delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo di risorse pubbliche (accesso civico);
  • documenti utili per tutelare la posizione giuridica del beneficiario (accesso documentale).

In caso di presenza di soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione dell’istanza di accesso; tali soggetti possono quindi opporsi all’accesso ai documenti.

Come fare

La richiesta può essere fatta dal beneficiario o da un altro soggetto, purché in possesso di delega. E’ necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.

In caso di accettazione della richiesta si ottiene il diritto di prendere visione del documento recandosi in Comune o ricevere copia del documento.

Cosa serve

Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID o CIE:

Per inviare una richiesta è necessario allegare:

  • documento d'identità del beneficiario del servizio

In caso di richiesta inoltrata da un delegato:

  • copia dell'atto di delega

In caso di richiesta inoltrata per conto di un'impresa:

  • visura del legale rappresentante

Cosa si ottiene

Copia o visione del documento

L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.

Qualora dovesse essere utilizzato il presente servizio al fine di richiedere documentazione che esula dall'ambito dell'accesso documentale (ad es.io certificazioni) la pratica potrebbe essere rigettata per istanza non pertinente. Non si garantisce la lavorazione nei tempi prescritti dalla normativa speciale di riferimento e potrebbe essere richiesto un pagamento di eventuali imposte di bollo e/o diritti di segreteria dovuti.

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Possono essere applicate imposte di bollo in relazione all'uso

Possono essere applicati diritti di ricerca in relazione alla tipologia del documento richiesto e costi per l'eventuale stampa dei documenti.

Accedi al servizio

Accedi al servizio online

Oppure, prenota un appuntamento presso l'ufficio competente.

Casi particolari

CERTIFICATI ANAGRAFICI ORIGINARI/STORICI:

Il servizio puo' essere temporaneamente utilizzato per la richiesta di certificazione storica. Per informazioni visitare l'informativa al link presente in questa pagina. 

Riguardo alla certificazione originaria di famiglia, si evidenzia che la funzione di tale certificazione non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato indirizzo in un certo momento, in quanto unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile di soggetti nel territorio comunale. Pertanto, non si tratta di attestazioni relative ad eredi (giusta circolari del Ministero dell'Interno n. 11/1996 e n. 3/1997 e pareri Ministero dell’Interno del 02.12.2003 e 20.10.2006). Tale situazione puo’ ben essere quindi autocertificata dal cittadino interessato, sotto la propria responsabilità civile e penale.

Pertanto, nell’ottica di collaborazione, nel processo di decertificazione e semplificazione nei confronti del cittadino, evidenziando che il termine ordinario di procedimento per il rilascio della certificazione anagrafica è di giorni trenta fatte salve norme speciali.

Nell’ambito della certificazione anagrafica si rammenta, inoltre, che i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, salvo specifica esenzione prevista dalla vigente normativa in ben determinati ambiti da dichiarare al momento della richiesta (es.io tabella B, allegato al d.P.R. n. 642/1972) e dei diritti di segreteria.

Nel caso di una dichiarazione nell'ambito di una procedura di successione presentata all'Agenzia delle Entrate, Inps o altro Ente/Gestori di pubblici servizi è necessario presentare l'autocertificazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dal Professionista, a pena di nullità della certificazione presentata (L. 183/2011). Si rammenta che alla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi è vietato, salvo eccezioni da norme speciali, richiedere al cittadino certificazione da parte di altri enti pubblici.

Qualora necessaria la certificazione storica (ad es.io per motivi processuali), la stessa puo' essere richiesta da chiunque sia titolare di un interesse giuridicamente tutelato all’accesso a tali informazioni (art. 35 DPR 223/1989 – art. 22 c. 1 l. b Legge 241/1990). La richiesta puo' essere effettuata tramite questo servizio oppure tramite la modulistica dedicata. Nell’istanza da presentare agli uffici dovrà essere ben dichiarato tale interesse, in assenza del quale la richiesta verrà considerata inammissibile.

Il modulo per l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite marca da bollo è utilizzabile in seguito a richiesta e riscontro positivo da parte dell'Ufficio, prima del rilascio del certificato richiesto.

 

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