Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 (es, proprietario del veicolo), nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione (qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito), possono proporre 'ricorso al prefetto' del luogo della commessa violazione, da presentarsi al protocollo generale del Comune di Alezio ovvero da inviarsi al Comune di Alezio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
Il ricorso può essere presentato 'direttamente al prefetto' mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal 'deposito o dal ricevimento' del ricorso e dal ricevimento degli atti da parte della prefettura, nel caso in cui sia stato presentato direttamente presso il prefetto.
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Normative di riferimento
art. 203 C.d.S.