La richiesta può essere fatta dal beneficiario o da un altro soggetto, purché in possesso di delega. È necessario indicare le targhe dei veicoli su cui verrà utilizzato il permesso e allegare la necessaria documentazione sanitaria: per il rilascio serve la certificazione di condizioni di ridotta mobilità a cura del medico legale della ASL; per il rinnovo è sufficiente il certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni di ridotta mobilità. In caso di rinnovo, occorre inoltre riportare il numero del contrassegno in uso.
L'utente riceve notifiche via email relative allo stato di avanzamento della pratica. In caso di accettazione della richiesta si ottiene il contrassegno disabili che verrà consegnato per posta o ritirato in Comune prenotando online l'appuntamento.
Il contrassegno permesso di parcheggio per invalidi può essere temporaneo oppure permanente.
- Il permesso temporaneo ha durata uguale alla durata indicata nella certificazione medica.
- Il permesso permanente ha durata 5 anni ed è rinnovabile.
Per informazioni aggiuntive è possibile leggere la scheda informativa di ACI dedicata al contrassegno disabili.
Per ottenere il RILASCIO del contrassegno per persona diversamente abile per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, occorre produrre istanza allegando la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona richiedente ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ovvero allegando certificazione da cui risulta la condizione di cieco totale o con residuo visivo non superiore a 1/10.
Per ottenere il RINNOVO del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, occorre produrre Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.