L'atto da trascrivere deve essere in originale e, se in lingua straniera, accompagnato da una traduzione ufficiale in italiano e da legalizzazione o Apostille.
- La traduzione deve essere eseguita da un traduttore giurato iscritto presso un Tribunale italiano o da un Consolato italiano all'estero. In alcuni casi, anche la firma del traduttore deve essere legalizzata.
- La legalizzazione, che attesta l'autenticità del documento e della firma del traduttore, è apposta dall'autorità consolare o diplomatica italiana all'estero.
- Per gli atti formati in uno Stato estero che ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 05/10/1961, la legalizzazione è sostituita dalla "Apostille", apposta direttamente dall'autorità interna dello Stato straniero.
- La legalizzazione da parte dell'autorità estera è necessaria a meno che non si applichino esenzioni previste da specifici accordi internazionali. Esistono due procedure principali a seconda del Paese che ha rilasciato l'atto:
Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1961: il documento deve essere legalizzato in due passaggi.Primo passaggio: Legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri (o di un'autorità equivalente) del Paese che ha emesso il documento.
Primo passaggio: Legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri (o di un'autorità equivalente) del Paese che ha emesso il documento.
Secondo passaggio: Legalizzazione da parte del Consolato italiano presente in quel Paese.
Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1961: la legalizzazione viene sostituita dalla procedura semplificata chiamata Apostille, è un timbro speciale apposto direttamente sull'atto dall'autorità designata del Paese. Questa singola formalità è sufficiente per l'efficacia del documento in Italia.
- Per i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia, la legalizzazione è di competenza della Prefettura italiana e l'Apostille non è applicabile. In Italia la Prefettura legalizza atti amministrativi, mentre la Procura della Repubblica legalizza atti giudiziari.
- Esente da legalizzazione/Apostille: I documenti pubblici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione Europea sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione o Apostille, ai sensi del Regolamento UE 2016/1191. È possibile che siano accompagnati da un modulo standard plurilingue per evitare la traduzione giurata.
- Redatto su modello plurilingue, per i Paesi che aderiscono alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976.
La domanda, corredata dalla marca da bollo vigente e dall'atto, va presentata personalmente dall'interessato maggiorenne o dall'esercente la potestà in caso di minore.
Trascrizione di sentenze di separazione/divorzio da stati membri dell'Unione Europea
Per le sentenze di divorzio emesse in uno stato membro dell'Unione Europea (per azioni proposte dopo il 1° marzo 2001 e fino al 31 luglio 2022), non sono necessarie traduzione e legalizzazione. È sufficiente la presentazione del Certificato di cui all'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003, rilasciato dal Tribunale che ha emesso la sentenza, insieme a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello allegato)