Trascrizione di atti provenienti dall'estero nei registri dello Stato Civile

  • Servizio attivo

La trascrizione di un atto di stato civile è la sua registrazione in un Comune diverso da dove si è verificato l'evento

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

  • Cittadini italiani che hanno un interesse a far trascrivere atti di stato civile che li riguardano, formati all'estero, nei registri del Comune di residenza.
  • Chiunque abbia un interesse legittimo e diretto.
Alezio

Chi può fare domanda

La richiesta può essere presentata dai diretti interessati o da soggetti opportunamente delegati, come un legale, o da chiunque ne abbia un interesse legittimo e diretto.

Descrizione

Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile, morte e divorzio formati all'estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani per poter essere riconosciuti e avere effetti legali in Italia.

La trascrizione degli atti formati all'estero, seppur validi nel Paese straniero, può essere effettuata solo se sono conformi alla normativa italiana. L'ufficiale di stato civile valuterà l'atto sotto l'aspetto formale e sostanziale, verificandone la non contrarietà all'ordine pubblico, l'età dei genitori per i riconoscimenti di figli, e altri requisiti specifici. Per i matrimoni tra cittadini stranieri, ad esempio, è necessario il consenso congiunto dei coniugi.

Individuazione del Comune competente e atti trascrivibili

Ai sensi dell’art. 17 del DPR 396/2000, la trascrizione è di competenza del Comune che può essere individuato secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

  • Comune in cui l’interessato/a ha la residenza o dove intende stabilire la sua residenza (in questo caso è indispensabile che l'intenzione sia confermata dalla richiesta di iscrizione anagrafica).
  • Comune di iscrizione AIRE.
  • Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato.
  • Comune di nascita o di residenza del padre o della madre o dell’avo materno/paterno (se il soggetto è nato e residente all’estero).
  • Comune scelto dall’interessato se non è possibile individuarne uno con i criteri precedenti.

Nei registri di stato civile del Comune di Alezio sono trascritti i seguenti atti:

  • Atti di nascita: se almeno un genitore è residente a Alezio o iscritto all’AIRE di Alezio, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Alezio. La trascrizione è possibile anche se la persona, attualmente maggiorenne, è residente a Alezio o è iscritta all’AIRE di Alezio.
  • Atti di matrimonio: se almeno uno dei coniugi è residente a Alezio o iscritto all’AIRE di Alezio.
  • Atti di morte: se la persona defunta era residente a Alezio o iscritta all’AIRE di Alezio, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Alezio.

Come fare

La trascrizione può essere richiesta verbalmente, per iscritto o inviata da una pubblica autorità (es. Consolato).

I cittadini italiani che si trovano all'estero possono comunicare i propri eventi di stato civile al Consolato italiano competente, che si occuperà di trasmettere gli atti al Comune di residenza in Italia per la trascrizione.

In alternativa, qualunque cittadino italiano che possieda un atto di stato civile formato all'estero può chiederne direttamente la trascrizione in qualsiasi momento, presentando l'apposita domanda all'ufficio di stato civile. In questo caso, l'ufficiale di stato civile non potrà attivarsi nei confronti dell'autorità consolare all'estero per eventuali integrazioni o modifiche documentali. Il procedimento, essendo avviato su istanza di parte, dovrà concludersi con le informazioni e i documenti forniti dal richiedente. Non è possibile trascrivere atti di "Addifavit" (dichiarazioni giurate), matrimoni poligami, atti di ripresa coniugale o matrimoni con solo rito religioso.

Cosa serve

L'atto da trascrivere deve essere in originale e, se in lingua straniera, accompagnato da una traduzione ufficiale in italiano e da legalizzazione o Apostille.

  • La traduzione deve essere eseguita da un traduttore giurato iscritto presso un Tribunale italiano o da un Consolato italiano all'estero. In alcuni casi, anche la firma del traduttore deve essere legalizzata.
  • La legalizzazione, che attesta l'autenticità del documento e della firma del traduttore, è apposta dall'autorità consolare o diplomatica italiana all'estero.
  • Per gli atti formati in uno Stato estero che ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 05/10/1961, la legalizzazione è sostituita dalla "Apostille", apposta direttamente dall'autorità interna dello Stato straniero.
  • La legalizzazione da parte dell'autorità estera è necessaria a meno che non si applichino esenzioni previste da specifici accordi internazionali. Esistono due procedure principali a seconda del Paese che ha rilasciato l'atto:

Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1961: il documento deve essere legalizzato in due passaggi.Primo passaggio: Legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri (o di un'autorità equivalente) del Paese che ha emesso il documento.

Primo passaggio: Legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri (o di un'autorità equivalente) del Paese che ha emesso il documento.

Secondo passaggio: Legalizzazione da parte del Consolato italiano presente in quel Paese.

Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1961: la legalizzazione viene sostituita dalla procedura semplificata chiamata Apostille, è un timbro speciale apposto direttamente sull'atto dall'autorità designata del Paese. Questa singola formalità è sufficiente per l'efficacia del documento in Italia.

  • Per i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia, la legalizzazione è di competenza della Prefettura italiana e l'Apostille non è applicabile. In Italia la Prefettura legalizza atti amministrativi, mentre la Procura della Repubblica legalizza atti giudiziari.
  • Esente da legalizzazione/Apostille: I documenti pubblici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione Europea sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione o Apostille, ai sensi del Regolamento UE 2016/1191. È possibile che siano accompagnati da un modulo standard plurilingue per evitare la traduzione giurata.
  • Redatto su modello plurilingue, per i Paesi che aderiscono alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976.

La domanda, corredata dalla marca da bollo vigente e dall'atto, va presentata personalmente dall'interessato maggiorenne o dall'esercente la potestà in caso di minore.

Trascrizione di sentenze di separazione/divorzio da stati membri dell'Unione Europea

Per le sentenze di divorzio emesse in uno stato membro dell'Unione Europea (per azioni proposte dopo il 1° marzo 2001 e fino al 31 luglio 2022), non sono necessarie traduzione e legalizzazione. È sufficiente la presentazione del Certificato di cui all'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003, rilasciato dal Tribunale che ha emesso la sentenza, insieme a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello allegato)

Istanza

Istanza trascrizione atti

Cosa si ottiene

Istanza

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Marca da bollo

16 Euro

Accedi al servizio

Sede Servizi Sociali, Demografici, Cultura e Protocollo

Palazzo della Sede Comunale

Via San Pancrazio, 34 - 73011 Alezio (LE)

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura

Per informazioni e appuntamenti contattare il 0833 281020 o scrivere alla mail di protocollo.

Lun
9:00 -12:00
Mer
9:00 -12:00
Gio
16:00 - 18:00
Ven
9:00 - 12:00
Valido dal 01/02/2021

Casi particolari

Caso di documento diretto all'estero dall'Italia eventualmente soggetto a legalizzazione:

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, agendo per delega del Ministero degli Affari Esteri, è l'ente preposto alla legalizzazione delle firme sui documenti da e per l'estero. Legalizza sia gli atti formati in Italia per l'estero, sia quelli esteri per l'Italia se formati da rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, la legalizzazione è sostituita dalla cosiddetta Apostille, un timbro speciale che attesta l'autenticità del documento. Per i documenti comunali, l'Apostille è di competenza della Prefettura.

Ci sono delle eccezioni:

  • La Procura della Repubblica legalizza gli atti firmati da notai, funzionari di cancelleria e ufficiali giudiziari.
  • La Camera di commercio ha un suo visto aggiuntivo per legalizzare la firma dei propri funzionari su specifici certificati (es. certificato di origine). Le Prefetture non sono più competenti a legalizzare documenti privati, tranne quando è richiesta l'Apostille.
  • I documenti formati all'estero e destinati all'Italia devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza.

Normativa di riferimento

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