Cambio di residenza

  • Servizio attivo

In immobile oppure convivenza anagrafica

Comunica al tuo Comune il cambio di residenza per te e per la tua famiglia anagrafica. Convivenza di fatto

A chi è rivolto

Tutti i cittadini

Alezio

Descrizione

Il cambio di residenza è la comunicazione che devi inviare al comune, per te e i componenti della tua famiglia anagrafica, quando:

  • hai cambiato abitazione all’interno dello stesso comune.
  • hai cambiato residenza trasferendoti in un altro comune.
  • sei rientrato in Italia dall’estero (se sei un cittadino italiano iscritto all’AIRE).

Si tratta di una nuova residenza se vai ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone o se nella casa dove ti trasferisci ci sono altre persone con cui non hai vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).

Si tratta di una residenza in una famiglia esistente se, invece, nella nuova casa ci sono persone con le quali hai vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).

Come fare

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA:

Puoi comunicare il cambio di residenza online, tramite il portale ANPR, a sportello anche previo appuntamento o trasmettendo la documentazione nei modi indicati.

Per comunicarlo online, accedi al servizio Cambio di residenza sul portale ANPR e specifica se ti trasferisci in una nuova residenza o in una famiglia esistente. La procedura ti guiderà all’inserimento di tutti i dati necessari alla comunicazione.

Attraverso la dichiarazione di residenza si varia la dimora abituale nell’ambito del Comune di residenza.

La dichiarazione di residenza deve essere presentata all’Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la variazione.

In caso di omissione delle dovute dichiarazioni in violazione degli obblighi in materia anagrafica sono applicate le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 11 della Legge 1228/1954;

Requisito richiesto è avere la dimora abituale all’indirizzo dichiarato. A seguito della dichiarazione verranno disposti gli accertamenti ufficiali. Si rammenta che la falsa dichiarazione a pubblico ufficiale costituisce reato.

Per i cittadini extra UE è necessario il possesso di un regolare permesso di soggiorno oppure la ricevuta della richiesta di possesso, nei casi previsti dalla vigente normativa, o di rinnovo a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.

Si rammenta, inoltre, che i cittadini extra UE hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione di rinnovo della dimora abituale, entro sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, previa trasmissione del titolo di soggiorno rinnovato.

Per i cittadini comunitari è previsto il possesso di determinati requisiti in base al motivo dello spostamento, indicati negli allegati. Si consiglia di rivolgersi all'ufficio per informazioni.

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CONVIVENZA DI FATTO - L. 76/2016 (Cirinnà)

La dichiarazione della costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di cambio di abitazione o anche successivamente.
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel comune, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Le parti non devono essere vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, vincolo di matrimonio o da un'unione civile, tra loro o con altre persone.

Successivamente sarà accertata la sussistenza de requisiti previsti e, se il cittadino non riceverà comunicazioni dal Comune, il procedimento si conclude per silenzio-assenso.

Non è previsto alcun costo per registrazione e cancellazione della convivenza di fatto, mentre per il rilascio dell’eventuale certificazione si applica l’imposta di bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72.

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CONVIVENZA ANAGRAFICA PER MOTIVI RELIGIOSI, CURA, ASSISTENZA, MILITARI, PENA e simili

La convivenza anagrafica è un insieme di persone che coabitano nella stessa abitazione o struttura per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, a prescindere dall’esistenza di legami di parentela o affettivi intercorrenti tra loro.
Al momento della sua costituzione, viene definito un responsabile della convivenza anagrafica, che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa.

Il servizio è rivolto alle persone responsabili di una o più convivenze anagrafiche, le quali hanno l'obbligo anagrafico di dichiarare la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, il trasferimento in ingresso o uscita di qualsiasi persona dalla struttura.

Per iscrizioni e variazioni utilizzare la modulistica allegata.

Rinnovo dichiarazione dimora abituale anagrafica per residenti cittadini extra UE

I cittadini extra UE residenti devono presentare dichiarazione di rinnovo della dimora abituale al rinnovo del Permesso di soggiorno

Certificati anagrafici ed elettorali

Come richiedere al tuo Comune 15 tipologie di certificati anagrafici e 2 elettorali

Cosa serve

Per comunicare il cambio di residenza assicurati di avere:

  • i dati catastali della nuova abitazione
  • i dati di coloro che già vi risiedono
  • i dati delle persone che si sono trasferite con te

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione di residenza deve essere presentata online oppure in modalità tradizionale utilizzando il modulo scaricabile da questa pagina:

- a mezzo lettera raccomandata;
- all'Ufficio Protocollo;
- via PEC al protocollo ad una delle condizioni di seguito specificate:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale oppure FEA a mezzo CIE attraverso l'uso dell'APP "CIE Sign";

oppure

- che la dichiarazione sottoscritta con allegate copie dei documenti d’identità dei firmatari sia acquisita e trasmessa all'indirizzo pec: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it;

Il dichiarante deve fornire i seguenti dati seguendo le istruzioni dell'allegato modello ministeriale:

- i dati anagrafici di tutte le persone interessate alla variazione anagrafica;
- l’indirizzo esatto della nuova abitazione.

La dichiarazione di cambio di abitazione deve essere firmata da tutte le persone maggiorenni che cambiano indirizzo e corredata delle copie dei documenti d’identità. Per gli stranieri è necessario allegare copia del passaporto e copia del titolo di soggiorno.

La mancata compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori indicati sul modulo comporta la non ricevibilità della domanda.

Decorrenza del cambio di residenza: data di presentazione dell’istanza.

COSTITUZIONE DI NUOVA FAMIGLIA OPPURE INGRESSO IN FAMIGLIA ANAGRAFICA GIA' RESIDENTE ALL'INDIRIZZO

Nel caso in cui ci si trasferisca presso una famiglia già esistente, è consigliabile allegare l'assenso dell'intestatario scheda e del proprietario dell'immobile, allegando un documento di riconoscimento dei firmatari.

Contestualmente alla dichiarazione di residenza deve essere presentata la denuncia ai fini dell’applicazione della TARI compilando l’apposito modulo reperibile tra gli allegati.

TITOLO DI POSSESSO

In base al D.L. 28/03/2014 n.47 convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5, “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

Pertanto nell'ultima pagina della dichiarazione di residenza vengono richieste informazioni obbligatorie relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione, comodato, usufrutto, assenso del proprietario o del locatario, contratto di lavoro o di servizio).

Al punto 6) della predetta dichiarazione possono essere indicate, a titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:

Documentazione relativa al titolo di occupazione dell’immobile

- Copia del contratto (se non registrato) oppure estremi della registrazione all'Agenzia delle Entrate

oppure
- Dichiarazione di assenso del proprietario e dell'intestatario scheda già abitante

Titolare di contratto di comodato d’uso

- Copia del contratto oppure estremi della registrazione all'Agenzia delle Entrate
oppure
- Dichiarazione di assenso del proprietario e dell'intestatario scheda già abitante

Titolare di una dichiarazione di assenso da parte del proprietario

- Dichiarazione di assenso del proprietario e dell'intestatario scheda già abitante

Familiare o ospite del titolare di un contratto di locazione

- Dichiarazione di ospitalità da parte del titolare di contratto di locazione e firma per assenso dell'intestatario della scheda anagrafica e del titolare del contratto di locazione nello spazio dedicato alla firma degli altri componenti (ultima pagina).

Badante o persona legata al titolare di un titolo di legittima occupazione dell’immobile da un contratto di servizio

- Contratto di lavoro o di servizio
- Dichiarazione di assenso del proprietario e dell'intestatario scheda già abitante

MINORE DI ETA'-SOGGETTO A TUTELA

Nel caso in cui il cambio di residenza interessi una persona minore o soggetto a tutela, è necessario indicare le generalità dei genitori, è consigliabile allegare dichiarazione di assenso del/dei genitori con allegati i documenti d'identità dei firmatari.

In presenza di tutore, la dichiarazione deve essere presentata dallo stesso nell'interesse del tutelato, con allegata la documentazione giudiziaria. In caso di amministrazione di sostegno la richiesta deve essere presentata dall'interessato, e sottoscritta anche dall'Amministrazione di sostegno, con allegata la documentazione giudiziaria.

Aggiornamento della patente di guida e delle carte di circolazione

Il dichiarante deve indicare, inoltre, per sé e per le eventuali altre persone interessate alla variazione della residenza, il possesso della patente di guida e delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati in Italia.

Dal 2 febbraio 2013 non viene più inviato l’adesivo di aggiornamento per la patente.

Dal 2020 non viene più inviato l'adesivo di aggiornamento per la carta di circolazione.

Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è possibile consultare lo stato dell’aggiornamento della propria residenza accedendo con i dati della propria patente o con quelli dei propri veicoli.

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Aggiornamento su Allegato B - reddito cittadini comunitari

Attenzione! Il reddito minimo annuo di riferimento, ai fini dell'assolvimento del requisito di possesso risorse economiche sufficienti, per il 2025 è € 7.002,84 per il solo richiedente, ed aumentato della metà per ogni familiare. 

Dichiarazione assenso proprietario/titolari di diritti reali/convivente/genitori

Dichiarazione del proprietario immobile (per locazione o comodato), altri titolari di diritti reali, intestatario scheda o genitori di minori

Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto

Modello.

Allegare documento d'identità/firmare digitalmente da parte di entrambi.
Allegare nulla-osta/dichiarazione consolare al matrimonio attestante stato civile libero se uno/entrambi cittadino/i straniero/i (ex art. 116 c.c.), rilasciati dalla competente Autorità estera da non oltre sei mesi e in regola con le norme in materia di legalizzazione e traduzione.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di residenza ha efficacia a decorrere dal momento in cui è correttamente presentata o trasmessa al Protocollo dell'Ente.

45 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

2 giorni

Giorni medi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

La comunicazione del cambio residenza è gratuita.

Accedi al servizio

Puoi comunicare il cambio di residenza online sul portale ANPR tramite identità digitale.

Casi particolari

Iscrizione cittadino extra UE in possesso di ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno - deroghe (a titolo di esempio)

Il possesso di una qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno in corso di validità abilita il cittadino extra UE a soggiornare in Italia e a richiedere l'iscrizione anagrafica. Tuttavia, il cittadino straniero che si trova in possesso della sola ricevuta di rilascio del permesso o in una di queste condizioni potrà richiedere l’iscrizione anagrafica:

  • nato in Italia da genitori entrambi stranieri, regolarmente soggiornanti ed anagraficamente iscritti (Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03del 4 febbraio 2004, Circolare del Ministero dell’Interno 12 luglio 2004, n. 32)
  • che abbiano fatto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e in attesa del rinnovo stesso, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza stessa (Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 e Circolare del Ministero dell’Interno n. 42 del 17 novembre 2006)
  • in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007 e Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 2 aprile 2007): occorre presentare il modello Unificato LAV, la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e la domanda di rilascio
  • in attesa del primo permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (Circolare del Ministero dell’Interno n. 43 del 2 agosto 2007): occorre la documentazione prevista nella Circolare, e cioè il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare (apposto sul passaporto), la ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno e la fotocopia non autenticata del nulla osta al ricongiungimento rilasciato dallo Sportello Unico.
  • quale familiare di cittadino dell’Unione Europea (Articolo 10 del D. Lgs. 6 Febbraio 2007, n. 30, Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007 ed allegato B alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 Aprile 2012): occorre la ricevuta della carta di soggiorno prevista nell'allegato b) punto 5 Circolare Ministero dell'Interno n. 9 del 27 aprile 2012
  • se discendente da avo italiano che intende avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” (Circolari del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991, n. 28 del 23 dicembre 2002, n.32 del 13 Giugno 2007 e n. 52 del 28 Settembre 2007)
  • che intende riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 13 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 31 ottobre 2008)
  • minore straniero in attesa del riconoscimento del provvedimento di adozione o in affidamento a scopo di adozione (Direttiva congiunta del 21 febbraio 2007 del Ministero dell’Interno e del Ministero per le politiche per la famiglia)
  • per i titolari e richiedenti protezione internazionale (esclusivamente i richiedenti asilo ed i richiedenti protezione sussidiaria che sono le due tipologie di protezione previste dalla Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con la Legge 24 luglio 1954, n. 722), la cui norma di riferimento il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142”

Questi sopra elencati sono i casi di stretta applicazione, insuscettibili di estensione analogica, in cui è possibile procedere all’iscrizione anagrafica senza il materiale possesso del permesso di soggiorno da parte dello straniero, è un elenco tassativo e non può essere esteso per analogia.
Pertanto, non sarà possibile iscrizione dello straniero in possesso della ricevuta del permesso di soggiorno ma occorrerà attendere il materiale rilascio del permesso di soggiorno per:

  • coesione familiare (art. 30, comma 1 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) consiste nella possibilità di rilasciare un permesso per motivi familiari a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un altro titolo. Nell’ipotesi della coesione familiare, la differenza sostanziale rispetto alla richiesta di permesso familiare riposa nella circostanza che il familiare che richiede al “coesione” si trova in Italia. La domanda va presentata direttamente in Questura dall’interessato e quindi mancherebbero il “nulla osta” rilasciato dallo Sportello Unico ed il visto in ingresso. 
  • richiesta protezione speciale o protezione umanitaria trattasi di forme di protezione "nazionale", introdotte cioè dal nostro ordinamento giuridico, che non rientrano nelle disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Non possono essere iscritti in anagrafe gli stranieri privi del permesso di soggiorno che richiedono l’iscrizione anagrafica, esibendo un contratto di convivenza di fatto, nello stato di famiglia del convivente cittadino comunitario. L’Avvocatura dello Stato ha rilevato che la registrazione del contratto di convivenza rappresenta soltanto ”l’ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili: un legame affettivo di coppia (requisito), la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all’anagrafe e, quindi, la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo)”.

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